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Accadde domani  - 18 febbraio 1984
L'accordo di Villa Madama - Nuovo concordato tra Stato e Chiesa

L'accordo di Villa Madama noto anche come nuovo concordato o concordato bis, fu una serie di patti volti a «regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia» e stipulati dall'allora Presidente del Consiglio Bettino Craxi per la Repubblica italiana e il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli per la Santa Sede.

La normativa relativa alla Chiesa cattolica è contenuta nella Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione degli accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un Protocollo addizionale.

L'accordo vede come contraenti la Santa Sede e lo Stato italiano, i cui rapporti sono già regolati dai "Patti Lateranensi", che possono essere modificati di comune accordo senza ricorrere a "revisione costituzionale", ma che necessitano di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale.

L'Accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro che affermare e tutelare:

Art 1 - L'Indipendenza e la Sovranità dei due Ordinamenti, Stato e Chiesa in linea con il dettato Costituzionale - art 7 - .
Art 2 - Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa e evangelica della Chiesa Cattolica.
Art 3 - Le garanzie in merito alla libera organizzazione ecclesiastica in Italia.
Art 4 - Immunità e Privilegi per figure ecclesiastiche.
Art 5 - Gli Edifici di Culto che non possono essere requisiti, occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se non per casi di "urgente necessità".
Art 6 - Le festività Religiose.
Art 7 - Le nuove discipline degli Enti Ecclesiastici.
Art 8 - Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in forma canonica.
Art 9 - L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse alle Scuole Pubbliche.
Art 10 - La Parificazione delle qualifiche e dei Diplomi ottenuti nelle scuole Ecclesiastiche.
Art 11 - L'Assistenza Spirituale.
Art 12 - Il Patrimonio Artistico e Religioso.
Art 13 - La Volontà in merito al Valore Giuridico del Nuovo Accordo.
Art 14 - In caso di difficoltà interpretative o applicative, l'art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera amichevole tali le divergenze tramite un'apposita Commissione paritetica.
 

 



 

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