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Accadde domani
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18 febbraio 1984
L'accordo di Villa Madama - Nuovo concordato tra Stato e Chiesa
L'accordo
di Villa Madama noto anche come nuovo concordato o concordato
bis, fu una serie di patti volti a «regolare le condizioni della
religione e della Chiesa in Italia» e stipulati dall'allora
Presidente del Consiglio Bettino Craxi per la Repubblica
italiana e il Cardinale Segretario di Stato Agostino Casaroli
per la Santa Sede.
La normativa relativa alla Chiesa cattolica è contenuta nella
Legge 25 marzo 1985, n. 121 di ratifica ed esecuzione degli
accordi firmati a Roma il 18 febbraio 1984, cui si aggiunge un
Protocollo addizionale.
L'accordo vede come contraenti la Santa Sede e lo Stato
italiano, i cui rapporti sono già regolati dai "Patti
Lateranensi", che possono essere modificati di comune accordo
senza ricorrere a "revisione costituzionale", ma che necessitano
di ulteriori modifiche consensuali del Concordato Lateranense a
causa del continuo processo di trasformazione politico/sociale.
L'Accordo consta di quattordici articoli i quali non fanno altro
che affermare e tutelare:
Art 1 - L'Indipendenza e la Sovranità dei due Ordinamenti, Stato
e Chiesa in linea con il dettato Costituzionale - art 7 - .
Art 2 - Le garanzie in ordine alla missione salvifica, educativa
e evangelica della Chiesa Cattolica.
Art 3 - Le garanzie in merito alla libera organizzazione
ecclesiastica in Italia.
Art 4 - Immunità e Privilegi per figure ecclesiastiche.
Art 5 - Gli Edifici di Culto che non possono essere requisiti,
occupati, espropriati, demoliti o violati da forza pubblica se
non per casi di "urgente necessità".
Art 6 - Le festività Religiose.
Art 7 - Le nuove discipline degli Enti Ecclesiastici.
Art 8 - Gli effetti civili del vincolo matrimoniale celebrato in
forma canonica.
Art 9 - L'istituzione di scuole e la parificazione delle stesse
alle Scuole Pubbliche.
Art 10 - La Parificazione delle qualifiche e dei Diplomi
ottenuti nelle scuole Ecclesiastiche.
Art 11 - L'Assistenza Spirituale.
Art 12 - Il Patrimonio Artistico e Religioso.
Art 13 - La Volontà in merito al Valore Giuridico del Nuovo
Accordo.
Art 14 - In caso di difficoltà interpretative o applicative,
l'art 14 impone ai due contraenti di risolvere in maniera
amichevole tali le divergenze tramite un'apposita Commissione
paritetica.
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